Detrazioni fiscali 2018: è stato approvato durante l’ultima finanziaria, ed è già pienamente operativo, il bonus ristrutturazioni.
Non comprende solo le ristrutturazioni in senso classico: c’è anche un credito fiscale per l’acquisto dei mobili, la costruzione del box auto, la manutenzione delle aree verdi e tanto altro ancora.
Tra riconferme e novità, il 2018 si preannuncia come un ottimo anno per prendersi cura della propria casa. Ma, per farlo al meglio, occorre sapere come muoversi.
In questa guida ti daremo le indicazioni essenziali per capire come funzionano le detrazioni, calcolare quanto puoi risparmiare, fare i giusti passi per approfittare del bonus ristrutturazioni 2018 e degli altri incentivi fiscali per migliorie legate alla casa.
Ecco che cosa troverai in questa guida:
- Detrazioni fiscali 2018: esempio di come funziona
- Detrazioni fiscali 2018 per ristrutturazione
- Ecobonus 2018 risparmio energetico
- Sisma bonus 2018
- Detrazioni fiscali 2018 acquisto o realizzazione box auto
- Ecobonus 2018 elettrodomestici e mobili
- Bonus verde: manutenzione giardini e terrazzi
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La nota interessante da non sottovalutare è che le detrazioni fiscali 2018 riguardano sia abitazioni singole che le parti comuni cioè le parti condominiali.
Abbiamo organizzato la guida secondo capitoli, riportando testualmente in corsivo alcune parti salienti tratte dal sito governativo dell’Agenzia delle Entrate, in maniera da rendere chiaro il funzionamento di queste detrazioni fiscali 2018.
Video dell’Agenzia delle Entrate relativo alle detrazioni fiscali 2018 Bonus casa
Vediamo quindi, punto per punto, come funziona il meccanismo delle detrazioni fiscali 2018 e quali spese vi rientrano.
1. Detrazioni fiscali 2018: esempio di come funziona
Se non sei esperto di pratiche fiscali, potresti trovare molto utile una spiegazione di come funziona il meccanismo delle detrazioni fiscali 2018 (a volte chiamate anche “bonus fiscali” o “ecobonus 2018, a seconda dei casi).
ESEMPIO DI CALCOLO DELLE DETRAZIONI FISCALI 2018
Premettendo che il massimale per lavori di ristrutturazione è di 96.000 euro e che la detrazione annuale non può essere superiore alla rata IRPEF, facciamo un esempio pratico ipotizzando che:
- Tu abbia un reddito di 28.000 euro l’anno; quindi sei nel secondo scaglione IRPEF. L’aliquota riservata a questa fascia è del 27%, con una tassazione, nel tuo caso, di 6.960 € annui.
- Nel 2018 tu spenda 100.000 euro per ristrutturare interamente casa e tutti i lavori al successivo punto 2, cioè sono detraibili al 50%.
- I tuoi lavori siano pagati in tre tranche: 10.000 € di acconto più 60.000 € di primo saldo nel 2018 e l’ultima da 30.000 € per il saldo finale nel 2019.
Ebbene, nel 730 del 2019 (redditi 2018) porterai in detrazione l’importo speso nel 2018 di 70.000 € (pari all’acconto di 10.000 € + primo saldo di 60.000 €). La detrazione sarà pari al 50% di 70.000 €, cioè 35.000 €.
L’importo, dilazionato in 10 anni, è di 3.500 € l’anno anno, inferiore alla rata IRPEF annua di 6.960 €.
Quindi a partire dal 2019 fino al 2029 il tuo IRPEF annuale sarà solo di 3.460 € anziché 6.960 €.
I lavori tuoi però terminano nel 2019, data del tuo ultimo bonifico a saldo dei restanti 30.000 €.
Poiché 70.000 € erano stati portati nella dichiarazione del 2018, per il 2019 puoi portare il residuo dei 30.000 € che rientra nel massimale.
Cioè, partendo dal massimale previsto di 96.000 euro, tolti i 70.000 euro del 2018, (96.000– 70.000 = 26.000), resta da detrarre il 50% di 26.00 euro, pari a 13.000 euro che, diviso in 10 anni, vuol dire 1.300 euro l’anno.
Anche questo importo, sommato ai 3.500 già recuperati per il 2018, è inferiore al tuo IRPEF annuo.
Se invece la somma delle detrazioni avesse superato 6.960 €, la quota eccedente non sarebbe stata riscattabile.
In conclusione, a partire dal 2020 fino al 2030 sul tuo IRPEF verrà detratta anche questa ulteriore voce di detrazione di 1.300 €.
Ma facciamo i conti della detrazione IRPEF anno per anno:
- 2019: detrazione di 3.500 €
- dal 2020 fino al 2029: detrazione di 4.800 €. (Per un totale di 43.200 €)
- 2030: detrazione di 1.300 €
In totale, alla fine del 2030, avrai recuperato 48.000 € sui lavori di ristrutturazione della tua casa. Alla fine, i lavori saranno costati 52.000 € anziché 100.000 €, grazie alla detrazione del 50%.
Un bel risparmio, non ti pare?
Vale sicuramente la pena approfittarne!
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IMPORTANTE!
Ricorda che:
- i lavori e i pagamenti relativi devono essere tracciabili in via elettronica; quindi, paga sempre con carta di credito o con bonifico, mai per contanti o assegno;
- conserva tutta la documentazione per almeno 10 anni!
- per la detrazione fa fede la data del bonifico e non la data di fatturazione!
Se i lavori riguardano un condominio, sarà invece l’amministratore a fornirti le copie di tutto quello che ti serve.
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2. Detrazioni fiscali 2018 per ristrutturazione
Se hai letto l’articolo precedente avrai capito che se hai voglia di sistemare casa, questo è proprio il momento giusto.
Meglio approfittarne subito, perché per il 2018 sono previsti sgravi fiscali molto generosi: ben il 50% delle spese sostenute (con un limite massimo di spesa di 96.000 euro).
Gli interventi sui quali si può risparmiare sono tantissimi:
- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
- Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).
- Interventi atti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti.
A titolo di esempio, NON rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
- Interventi di bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Per la sicurezza domestica, l’agevolazione compete, ad esempio, per la semplice riparazione di impianti insicuri come la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante o l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano. NON rientrano invece il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
- Interventi per la prevenzione del rischio di atti penalmente illeciti da parte di terzi, come il furto, l’aggressione, il sequestro di persona. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, come impianti di allarme antifurto, videosorveglianza, sistemi di protezione come vetri antisfondamento e porte blindate. Non rientra nell’agevolazione, invece, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
- Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, come sistemi per l’accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, sistemi di contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza.
- Interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini delle detrazioni fiscali 2018 è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
- le spese per l’acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
3. Ecobonus 2018 risparmio energetico
Tra le detrazioni fiscali 2018, il cosiddetto “Ecobonus” riguarda i lavori di riqualificazione energetica e gli interventi sono quelli volti:
- alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- al miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- all’installazione di pannelli solari
- alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Anche questa misura è riconfermata dagli anni precedenti ma con delle novità che riguardano soprattutto l’ampliamento degli interventi ammessi e la percentuale della spesa che si può detrarre (che può essere del 50% o del 65%, secondo il tipo di intervento).
Ma vediamo nel dettaglio.
La detrazione pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, è riconosciuta per:
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
- impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A abbinati a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
- impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- generatori d’aria calda a condensazione;
- micro-cogeneratori fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
- impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro;
- pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro;
- gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro;
- (domotica) dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017; questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
- gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
La detrazione è del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per:
- gli interventi su coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (cioè quella che vengono definite strutture opache verticali, che delimitano l’edificio verticalmente sia portanti che di tamponamento, e strutture opache orizzontali.)
In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010).
(dal 1° gennaio 2018 per tale intervento l’agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del 50%), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
- l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto). Nota che se abbinato a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII la detrazioneè del 65%.
- l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Interventi condominiali che vanno nelle detrazioni fiscali 2018
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro edilizio (es. isolamento con cappotto esterno) con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio ed è del 75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva.
L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
Interventi condominiali nelle zone sismiche
Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Attenzione: queste agevolazioni possono essere richieste in alternativa a quelle previste per gli interventi effettuati sulle parti condominiali degli edifici non ricompresi nelle zone sismiche.
Istituti autonomi per le case popolari
Gli istituti autonomi di case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).
4. Sisma bonus 2018
Le detrazioni fiscali 2018 comprendono il cosiddetto Sisma Bonus, che è già stato annunciato come valido fino al 2021: lo scopo è incentivare al massimo la messa in sicurezza degli edifici, per dotarli di una maggiore resistenza a eventi di natura sismica.
La misura è destinata sia agli immobili situati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia a quelli situati in zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), così come individuate dall’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003.
La detrazione ammessa per il 2018 è particolarmente generosa:
- Per le singole abitazioni, si può detrarre il 70% della spesa sostenuta se i lavori aumentano la resistenza dell’edificio portandolo a una classe di rischio sismico inferiore, e l’80% se la fanno scendere di almeno due classi di rischio.
Per le parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono ancora più elevate.
In particolare, spettano nelle seguenti misure:
- 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
Attenzione! In caso di interventi condominiali di riqualificazione energetica connessi a interventi sismici dal 2018, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, o dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Queste nuove detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali sopra indicate (75 o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).
Inoltre, solo dal 2018, le spese per la diagnosi sismica degli edifici potranno fruire di una detrazione fiscale pari al 100%.
5. Detrazioni fiscali 2018 acquisto o realizzazione box auto
Il parcheggio, soprattutto in città, è un problema? Ci sembra importante segnalare che il bonus fiscale per le ristrutturazioni sulla casa si estende anche all’acquisto o alla ristrutturazione del box auto.
In questo caso:
- Si può detrarre il 50% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di Euro 96.000 (cumulate con le altre spese di ristrutturazione!).
- La detrazione va suddivisa in 10 anni
Se anche non dovete fare lavori in casa, quindi, potreste approfittarne per dotarvi di un garage o un posto auto di proprietà!
6. Ecobonus 2018 elettrodomestici e mobili
Introdotti nel 2017 come misura per le giovani coppie, le detrazioni fiscali 2018 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è detraibile per tutti, ma deve essere legato a interventi di ristrutturazione.
In altre parole: se acquisti un salotto nuovo e basta (magari dai prima un’imbiancata veloce senza ulteriori lavori…) non puoi detrarre niente.
Se invece stai facendo dei lavori anche piccoli in casa e/o stai risistemando un appartamento appena acquistato, e in quell’occasione compri anche i mobili nuovi, allora puoi usufruire della detrazione fiscale 2018.
Con questo sconto fiscale si vuole facilitare chi si addossa il costo dei lavori e presumibilmente avrà bisogno anche di mobili nuovi, insomma, non semplicemente chi cambia l’arredo.
Questi i numeri dell’intervento:
- Si può detrarre il 50% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di Euro 10.000.
- La detrazione va suddivisa in 10 anni.
Le spese detraibili finalizzate all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione sono relative a:
- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
NON sono agevolabili, invece, gli acquisti di
- porte,
- di pavimentazioni (per esempio, il parquet),
- di tende e tendaggi,
- nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici:
- frigoriferi,
- congelatori,
- lavatrici,
- asciugatrici,
- lavastoviglie,
- apparecchi di cottura,
- stufe elettriche,
- piastre riscaldanti elettriche,
- forni a microonde,
- apparecchi elettrici di riscaldamento,
- radiatori elettrici,
- ventilatori elettrici,
- apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito.
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
Per le singole unità immobiliari l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di ristrutturazione.
7. Bonus verde: manutenzione giardini e terrazzi
Ed eccoci invece alla vera novità dei quest’anno! Una novità che noi, amanti della bellezza e della natura, non possiamo che apprezzare: tra le detrazioni fiscali 2018 c’è anche il cosiddetto “bonus verde”.
In altre parole, anche la cura del verde (terrazzi o giardini) nel 2018 rientra fra le spese che possono essere detratte fiscalmente.
In questo caso i numeri che ci interessano sapere sono i seguenti:
- Si può detrarre il 36% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di Euro 5.000.
- La detrazione va suddivisa in 10 anni.
Gli interventi ammessi sono quelli di “risistemazione del verde” e cioè:
- Manutenzione, cura, acquisto e/o messa a dimora di piante di qualsiasi tipo.
- Sistemazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro (quelli dei campi sportivi nelle strutture a pagamento, in altre parole).
- Realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili.
- Progettazione, manutenzione, realizzazione di impianti di irrigazione o pozzi.
Ce n’è per tutti i gusti, insomma. E siamo felici di constatare che un prato ben tenuto, un tetto verde, un giardino anche pensile, sono finalmente considerati un valore per tutti e non solo per i loro proprietari.
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Ti aspettiamo per i prossimi articoli. A presto!
Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Casa/Agevolazioni/