Il soppalco è tra le soluzioni salvaspazio la più interessante: consente di ampliare la superficie utile, creare nuovi ambienti, articolare la casa in modo armonico donandole carattere… e poi, diciamo la verità: il soppalco è cool!
La realizzazione del soppalco non è però sempre possibile, sia per motivi tecnici legati all’altezza interna della casa, che potrebbe non essere sufficiente, sia per motivi legati alla normativa vigente nel comune di residenza che si aggiunge alla norma nazionale di riferimento.
Ma andiamo con ordine ed affrontiamo l’argomento relativo alle misure del soppalco partendo da:
- Requisiti di abitabilità e normativa per il soppalco
- Altezza minima soppalco
- Superficie massima soppalco
- Rapporti aeroilluminanti per il soppalco
Requisiti di abitabilità e normativa per il soppalco
Come ti dicevo prima, esiste una normativa nazionale che dà indicazioni per la realizzazione del soppalco poiché impone altezze minime per l’abitabilità; si tratta di:
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato in G.U. n. 186 del 9-8-1934 e le sue successive modifiche
- D.M. 5 luglio 1975: Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione (G.U. n. 190 del 18 luglio 1975).
Oltre alla norma nazionale occorre far riferimento al regolamento edilizio comunale, che impone limiti specifici diversi da comune a comune e spesso addirittura differenti a seconda della zona urbanistica dello stesso comune.
Per questo motivo ho raccolto in questo articolo indicazioni di carattere generale che dovrai approfondire facendo riferimento alla normativa locale del tuo comune di residenza.
È molto importante tenere presente che il progetto per la realizzazione del soppalco con indicazioni delle altezze, deve essere presentato a firma di un tecnico, all’Ufficio Tecnico comunale. Inoltre, finiti i lavori, sarà necessario presentare tutta la documentazione per l’aggiornamento planimetrico all’Ufficio del Catasto, per l’aumento della superficie calpestabile e quindi della metratura. Foto: pinterest.it/kristinabjel
Altezza minima soppalco
Per quanto riguarda l’ altezza minima del soppalco, tutti i regolamenti regionali fanno capo alla disposizione nazionale del D.M. del 5 luglio 1975, citata prima, che stabilisce l’ altezza minima del soppalco abitabile, fissandola a 2,70 metri, che scende a 2,40 metri nel caso di locali non abitabili, come ad esempio bagni, corridoi o ripostigli.
Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975
Art. 1 – L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
È possibile realizzare un soppalco con altezza inferiore ai limiti appena detti solo in caso di soppalco non abitabile, ad esempio utilizzato come deposito.
La realizzazione del soppalco deposito (o ripostiglio), tra l’altro, si configura come un intervento di manutenzione straordinaria, perciò per realizzare le opere necessarie è sufficiente la presentazione della Scia.
Una regola generale, comunque, è che l’altezza complessiva del locale in cui sarà ricavato il soppalco deve essere non inferiore a 5 metri.
Art.64. delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896
I soppalchi, cioè i dimezzamenti di camere, saranno ammessi nei soli locali aventi aria e luce direttamente dalla via o dal cortile e che siano alti almeno m.5; in ogni caso, l’altezza libera non deve essere inferiore a m.2. Pel rimanente essi devono rispondere alle altre condizioni contenute nelle presenti istruzioni per essere abitati.
Esempio:
Per fare un esempio, quindi, l’altezza minima di un soppalco per dormire si attesterà a 2,70 metri e potrà insistere su una cabina armadio (o ripostiglio) alto 2,2 metri, se consideriamo il solaio di 10 cm.
Attenzione!
Oltre alle prescrizioni relative all’altezza di un soppalco non bisogna trascurare le direttive riguardo alla superficie soppalcabile di un ambiente. È di questo che ti parlo nel prossimo paragrafo.
Ricorda che se hai dubbi in merito e vuoi saperne di più anche relativamente alla prescrizioni in vigore nel tuo Comune, puoi rivolgerti a noi e chiedere consiglio via WhatsApp o Live chat! Scopri come funzionano i Consigli online di Arkigo. Foto: pinterest.it/darren8510
Superficie massima soppalco
Uno dei vincoli solitamente contenuti nei regolamenti comunali riguarda la superficie soppalcabile: in genere è espressa in percentuale della superficie totale, che non può essere coperta del tutto. Questo vale soprattutto quando l’altezza complessiva dove si va a realizzare il soppalco non consente di sovrapporre due ambienti “abitabili” come ad esmpio corridoio, la cui altezza minima prescritta è 2,4 metri, e camera da letto, che deve essere almeno 2,7 metri (a norma dell’art. 1 del DM 5/7/75).
Solitamente la porzione del locale che può essere soppalcata è un terzo della superficie dell’ambiente; solo in via eccezionale, ossia quando le altezze del locale, sopra e sotto, superano nel complesso i 2,20 metri, si può arrivare a una copertura del 50% dello spazio a disposizione. Ma questo dipende dai regolamenti edilizi, che come ti dicevo prima, variano da comune a comune.
Rapporti aeroilluminanti per il soppalco
La realizzazione del soppalco, deve rispettare un altro fattore: il rapporto aeroilluminante, cioè il rapporto tra la superficie calpestabile e quella finestrata.
Per ogni locale abitabile, la finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Inoltre alcuni regolamenti comunali, come quello di Napoli ad esempio, pone che “Nel caso che le nuove strutture orizzontali intersecano finestre o balconi di prospetti, per i quali lo strumento urbanistico o norme di carattere ambientali impongono l’immodificabilità, va osservata una distanza non inferiore a metri 1 (uno) tra la parete finestrata e la proiezione del piano orizzontale del soppalco.”
In caso non sia possibile fare in modo che il soppalco abbia la sua superficie finestrata, potrà essere lasciato a vista ed affacciarsi direttamente sulla stanza sulla quale insiste, in questo caso dovrà essere munito di parapetto e l’altezza di quest’ultimo non deve essere inferiore a 1,10 metri per garantire le minime misure di sicurezza contro possibili infortuni o cadute.
Ti ho parlato fin qui di soppalchi fissi, esiste poi una soluzione salvaspazio molto pratica e poco vincolante, cioè i soppalchi d’arredo o soppalchi removibili, come armadi, letti o librerie; è facilmente comprensibile che, essendo questo tipo di elementi smontabile e perciò provvisorio, per installarlo non è necessario fare riferimento alla normativa riguardante la realizzazione dei soppalchi.
Ma di questo ti parlerò nel prossimo articolo 😉